Italicum, Pertici: “L’incostituzionalità che lascia per due Camere due leggi non omogenee”

 

La Corte Costituzionale ieri ha dichiarato illegittimo il ballottaggio previsto dall’Italicum, ma dice Sì al premio di maggioranza per chi supera la soglia del 40% dei voti. No anche alla norma che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere quello d’elezione, resta il criterio del sorteggio.

Di seguito l’intervento di Andrea Pertici, professore ordinario di diritto costituzionale nell’Università di Pisa e avvocato, pubblicato sul sito di Possibile.

 

L’Italicum è incostituzionale.

Questo per chi avesse letto bene la sentenza n. 1 del 2014 con cui era sto dichiarato incostituzionale il Porcellum non è per nulla sorprendente. Eppure questa legge era stata sostenuta con tutta la sua forza dal Governo Renzi che vi aveva posto sopra la fiducia (come su una legge elettorale era avvenuto solo nel 1953, con la “legge truffa”, che rispetto all’Italicum era una perla), e i cui esponenti la definivano la legge elettorale migliore del mondo che tutti ci avrebbero invidiato e copiato, come ricordato poco fa da Civati.

D’altronde, i dubbi di costituzionalità che da prima dell’approvazione avevamo individuato, sembrano proprio quelli riscontrati anche dalla Corte costituzionale, che nel suo comunicato  fa riferimento all’attribuzione del premio anche a seguito del ballottaggio e alla possibilità dei capilista bloccati pluricandidati (fino a dieci collegi) di scegliere arbitrariamente dopo le elezioni per quale optare determinando così l’elezione di altri esponenti di lista.

La incostituzionalità del ballottaggio significa, in sostanza, una parziale incostituzionalità del premio, che – come prevedibile in base a quanto era stato detto nella sentenza n. 1 del 2014 – non è considerato incostituzionale in sé, quando sia prevista una adeguata soglia, quale evidentemente la Consulta ha ritenuto essere quella del 40% dei voti per ottenere il 54% dei seggi della Camera, ma lo diventa se attraverso il ballottaggio può essere attribuito anche a chi, nel confronto con tutte le forze politiche, abbia ottenuto percentuali ben più basse (con l’unica condizione che sia una delle due migliori). Si trattava effettivamente di una vanificazione della soglia. Se nessuno avesse “meritato” il premio, ottenendo il 40%, le due liste meglio piazzate avrebbero avuto la seconda chance con il ballottaggio, in cui quella delle due che avesse preso un voto più dell’altra avrebbe ottenuto 340 seggi (pari al 54%). Nelle ultime elezioni (2013) questo ballottaggio sarebbe avvenuto tra due partiti (M5S e Pd) con circa il 25% ciascuno: quello dei due prevalente per un voto avrebbe più che raddoppiato i voti in termini di eletti, ottenendo il 54% di questi. Ma si sarebbero potute verificare anche altre situazioni altrettanto discutibili, come un ballottaggio tra un partito con il 38% dei voti e uno con il 18%, che però avrebbe potuto prevalere per un voto al ballottaggio ottenendo il premio (pari al triplo del proprio risultato nel confronto con tutte le liste).

Circa l’incostituzionalità delle candidature in più collegi, la Corte nella sentenza n. 1 del 2014 aveva già detto che la libertà dell’elettore di scegliere i candidati «risulta compromessa, posto che il cittadino è chiamato a determinare l’elezione di tutti i deputati e di tutti senatori, votando un elenco spesso assai lungo (nelle circoscrizioni più popolose) di candidati, che difficilmente conosce. Questi, invero, sono individuati sulla base di scelte operate dai partiti, che si riflettono nell’ordine di presentazione, sì che anche l’aspettativa relativa all’elezione in riferimento allo stesso ordine di lista può essere delusa, tenuto conto della possibilità di candidature multiple e della facoltà dell’eletto di optare per altre circoscrizioni sulla base delle indicazioni del partito».

Fermo restando che sarà opportuno leggere le motivazioni che saranno depositate tra alcuni giorni, il comunicato consente di fare qualche riflessione sulle conseguenze di questa sentenza.

Essa, infatti, consegna una legge direttamente applicabile in sé (e non potrebbe essere diversamente), ma lascia intatta quella situazione di disomogeneità tra la legge elettorale della Camera e quella del Senato che il Presidente della Repubblica ha messo in luce nel suo discorso di fine anno. Una disomogeneità che pur consentendo astrattamente lo svolgimento delle elezioni lo rende sostanzialmente molto difficile anche da un punto di vista giuridico, prima che politico.

A seguito della pubblicazione di questa sentenza, infatti, alla legge proporzionale con soglie di sbarramento (regionali) per coalizioni di liste, liste coalizzate e liste singole, vigente per il Senato a seguito della sentenza n. 1 del 2014 (Consultellum) si affiancherà, per la Camera dei deputati, una legge elettorale sempre a base proporzionale, ma con premio di maggioranza (eventuale: alla migliore che raggiunga almeno il 40%) e un’unica soglia di sbarramento nazionale (al 3%), considerata la impossibilità di costituire coalizioni.

Tolta l’incostituzionalità, rimane, in sostanza, quella disomogeneità che il Presidente della Repubblica ha detto (giustamente) che è necessario superare prima delle elezioni. Anche considerato – aggiungiamo – che un premio attribuito in una sola Camera delle due che devono esprimere la fiducia potrebbe essere successivamente ritenuto incostituzionale perché irrazionale. Esso infatti falserebbe la rappresentanza senza riuscire a garantire la formazione di un Governo: risulterebbe – per dirla con la Corte nella sentenza n. 1 del 2014 – inidoneo a raggiungere l’obiettivo perseguito.