Immigrazione, ecco il decreto

Un momento delle operazioni di sbarco ieri a Crotone (foto Misericordia di Isola di Capo Rizzuto)

Un momento delle operazioni di sbarco il 30 marzo 2016 a Crotone (foto Misericordia di Isola di Capo Rizzuto)

Il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’interno Marco Minniti e della giustizia Andrea Orlando, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per l’accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali in materia di protezione internazionale, per l’introduzione di misure volte ad accelerare le operazioni di identificazione dei cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea e per il contrasto dell’immigrazione illegale. Lo riferisce la nota di Palazzo Chigi.

Nello specifico, con il decreto: sono istituite, presso i tribunali di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia, 14 sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea. Tali sezioni avranno competenza relativamente a: mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore di cittadini Ue; impugnazione del provvedimento di allontanamento nei confronti di cittadini Ue per motivi di pubblica sicurezza; riconoscimento della protezione internazionale; mancato rilascio, rinnovo o revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari; diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari; accertamento dello stato di apolidia. In tali controversie il tribunale giudica in composizione monocratica; si introducono misure per la semplificazione e l’efficienza delle procedure innanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei richiedenti, nonche’ per la semplificazione e l’efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell’immigrazione.

A tale ultimo riguardo, si delinea un nuovo modello processuale basato sul rito camerale che delimita i casi nei quali si prevede l’udienza orale e riduce da sei a quattro mesi il termine entro il quale e’ definito il procedimento con un decreto non reclamabile ma ricorribile esclusivamente in Cassazione; si prevede che i prefetti, d’intesa con i Comuni, promuovano ogni iniziativa utile a favorire l’impiego dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria e gratuita, nello svolgimento di attivita’ con finalita’ di carattere sociale in favore delle collettivita’ locali, al fine di favorirne l’integrazione nel tessuto sociale della localita’ in cui sono ospitati. I Comuni potranno predisporre a questo scopo progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell’immigrazione e dell’asilo; si introducono misure per accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi terzi non appartenenti all’Unione europea, nonche’ per il contrasto dell’immigrazione illegale e del traffico di migranti.

Saranno individuati i centri, tra quelli destinati alla prima accoglienza, ove allocare i flussi di migranti per le esigenze di soccorso e prima accoglienza, nei quali viene effettuato un primo screening sanitario e sono avviate le procedure di identificazione, assicurando l’informazione sulla procedura internazionale, sul programma di ricollocazione all’interno di altri Stati membri dell’Unione europea, nonche’ sulla possibilita’ del ricorso al rimpatrio volontario assistito. Nei medesimi centri sono effettuate le operazioni di fotosegnalamento, rilevamento delle impronte digitali e registrazione obbligatorie per gli Stati membri dell’Unione europea; si introducono disposizioni finalizzate a garantire l’effettivita’ dei provvedimenti di espulsione e il potenziamento della rete dei centri di identificazione ed espulsione, ridenominati centri di permanenza per il rimpatrio, in modo da garantirne una distribuzione omogenea sul territorio nazionale. La dislocazione delle nuove strutture avverra’, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, privilegiando siti e aree che risultino piu’ facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture pubbliche che possano essere riconvertite allo scopo. (DIRE)

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