Ospedale di Crotone: 10 mesi per una cartella clinica. L’avvocato Cristiana Panebianco: “In questo modo si blocca l’azione giudiziaria”

CROTONE – Sarebbe un diritto del paziente ottenere la propria cartella clinica nei tempi previsti dalla apposita normativa. In realtà, ma non tutti lo sanno perché non vi è adeguata informazione o, probabilmente, perché viene considerato un dettaglio di poca importanza, il paziente ha il diritto di visionare, e quindi, richiedere la propria cartella clinica, anche durante il periodo del ricovero, anche nel caso di ricoveri ambulatoriali e cadenzati o, ancora, di day hospital laddove si trattasse di paziente oncologico.

Avere accesso alla propria cartella clinica, completa ed esatta, è, infatti, il diritto di ogni cittadino; in caso di ritardi immotivati nella consegna, di rifiuto o di difficoltà inspiegabili che la struttura dovesse porre difronte alla richiesta, i cittadini possono sporgere una formale denuncia per omissione di atti d’ufficio all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 328 del codice penale.

L’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone parrebbe tacere, da dieci mesi, dinnanzi ad una formale richiesta di rilascio di una copia di cartella clinica e, considerato che per la consegna di una copia di una cartella clinica occorrono, mediamente, trenta giorni, tempo che ben può allungarsi ma, solo nel caso in cui la richiesta sia stata presentata immediatamente dopo le dimissioni, ritengo che dieci mesi rappresentino un arco temporale sufficientemente idoneo alla consegna”, dichiara l’avvocato Cristiana Panebianco.

La tematica del diritto di accesso alla cartella clinica del paziente si lega, evidentemente, a quella più generale riguardante il diritto di accesso agli atti amministrativi (disciplinata dagli artt. 22 e seguenti, legge 241/1990) e il regime del trattamento dei dati personali in ambito sanitario, contenuta nel “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al decreto legislativo n. 196/2003.

La cartella clinica, unitamente ai relativi referti, deve esser conservata illimitatamente, perché rappresenta un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza dei dati clinici, oltre a costituire una preziosa fonte documentaria per le ricerche di carattere storico sanitario. Ogni Azienda, ASL o ASP stabilisce il costo della copia, così come le modalità per richiederla ed i tempi di rilascio che, comunque, difficilmente superano i trenta, sessanta giorni al massimo.

Come più volte affermato dalla giurisprudenza, la cartella clinica ha natura di “atto pubblico” ed è caratterizzata dalla produttività di effetti incidenti su situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica. Come tale, ogni alterazione, incompletezza costituisce reato (falso materiale, art.476 codice penale). La perdita di tale documentazione configura una responsabilità grave da parte dell’amministrazione ospedaliera. L’illegittima divulgazione del suo contenuto può condurre ad un ordine penale oltre al risarcimento civile.

In caso di alterazione e incompletezza nei contenuti, che sia evidente e dimostrabile, il responsabile può essere denunciato per il reato di falso ideologico. Se, in attesa del rilascio, si sospetta che la documentazione possa essere alterata per coprire una responsabilità del personale ospedaliero (ad esempio nel caso di un presunto errore diagnostico o terapeutico) si può chiedere il sequestro della cartella clinica alle sopraccitate autorità competenti, motivandolo accuratamente.